STATUTO PARTITO SISTEMA PAESE

Economia Reale & Società Civile

Statuto Associazione “SISTEMA PAESE” – 27 Febbraio 2021

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “SISTEMA PAESE” – ECONOMIA REALE E SOCIETA’ CIVILE –
Articolo 1 – Finalità, Riferimenti, Simbolo

     

      1. L’Associazione “SISTEMA PAESE” – Economia Reale e Società Civile” – (d’ora in poi “ASP”), è una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica Nazionale ed Europea, ispirandosi al principio di Libertà, quale primo e supremo fattore della Società Civile e riferimento per ogni iniziativa di carattere pubblico e privato.

      1. L’ASP fa propri i principi del “Manifesto dei Principi”, qui allegato, come parte integrante del presente Statuto e del “Manifesto Liberale di Andorra” del 2017.

      1. L’ASP è organizzato, su base territoriale, con strutture regionali, provinciali, comunali e municipali.

      1. L’ASP ha come simbolo un cerchio con sfondo in blu, circondato da una corona circolare tricolore, un piccolo contorno con sequenza rosso bianco verde a partire dall’interno. Nel cerchio, campeggia, in posizione centrale, la dizione “SISTEMA PAESE”, centrata, in caratteri bianchi. Al di sotto della dizione, garrisce un nastro tricolore che, a partire dalla sinistra, svanisce prospetticamente, sventolando, sulla destra. Nella parte superiore del cerchio, all’interno, costituisce un segmento di corona circolare da est ad ovest, la dizione “ECONOMIA REALE & SOCIETA’ CIVILE”, in caratteri bianchi e dimensione del font più piccola, di almeno il 50%, del font della dizione centrale. Detta corona circolare potrebbe anche essere assente senza inficiare il simbolo della sua integrità e significato.

      1. L’ASP ha sede legale in Roma, alla via Sistina, 48.

      1. Le modifiche al simbolo e la modifica della sede legale, pur essendo modifiche statutarie, sono deliberate dalla Direzione Nazionale.
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      1. Per il conseguimento dei propri fini statutari l’ASP può:
        a. promuovere iniziative politiche ed elettorali;
        b. elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà;
        c. istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione;
        d. stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;
        e. promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche, notiziari, prodotti editoriali e audiovisivi;
        f. strutturare e redigere percorsi culturali e formativi;
        g. incoraggiare l’utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà;
        h. promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all’affermazione dei principi di libertà in ogni attività pubblica e privata;
        i. federarsi con altre forze politiche aventi la medesima ispirazione;
        j. confederarsi con altre forze politiche con l’obiettivo di realizzare un condiviso programma politico.
        Articolo 2 – Principi di Democrazia Interna

      1. L’ASP appartiene agli iscritti. La sua organizzazione funzionale, di seguito descritta, permette a tutti gli iscritti, indistintamente, la piena partecipazione alla vita sociale e alla formulazione dei disegni e proposte politiche.

      1. L’ASP, tramite il coordinato sistema connettivo a rete e a matrice, si impegna ad un corretto e coerente flusso delle informazioni fra gli organi eletti.

      1. Gli organi eletti hanno il dovere di facilitare il flusso informativo con speciale attenzione ad ogni notizia di rilievo e di interesse.

      1. La vita associativa degli iscritti è regolata dalla partecipazione e dalle delibere assunte negli organi assembleari.

      1. Ogni iscritto ha diritto di voto attivo e passivo.
        Articolo 2 bis – I Soci e gli Iscritti

      1. Si definiscono Soci tutti gli Iscritti che abbiano maturato meriti d’encomio a favore della Associazione.
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      1. Lo status di Socio, al di là di quello stabilito dal Codice civile, è assegnato dal Presidente Nazionale, d’intesa con il Segretario Nazionale, con l’avallo della Direzione Nazionale.

      1. Le figure di Socio sono di seguito descritte:
        a. Socio Fondatore: descritto dal Codice civile; ad essa figura viene riconosciuto il diritto di partecipare, con diritto di voto, la partecipazione ad ogni consesso assembleare della Associazione;
        b. Socio Co-Fondatore: chi, pur avendo aderito pienamente alla iniziativa di costituzione della Associazione, non sia stato presente all’evento specifico; ad essa figura si riconosce la totale e completa equipollenza con la figura di Fondatore;
        c. Socio Cardinale: chi, con le proprie iniziative nello scenario civile, sociale, politico e con il rilevante impegno finanziario, si impegna ad ampliare e consolidare l’Associazione, i principi, le finalità, gli obiettivi; ad essa figura si riconosce il diritto di partecipare, con diritto di voto, ad ogni consesso assembleare di formulazione strategica e tattica.
        d. Socio Sostenitore: chi favorisce, permette e sostiene, con il proprio impegno finanziario, che l’Associazione possa attuare la sua pianificazione politica; ad essa figura si riconosce il diritto di partecipare, con diritto di voto, al Congresso Nazionale e ad ogni consesso assembleare di formulazione tattica.
        e. Socio Finanziatore: chi favorisce, permette e sostiene, con il proprio impegno finanziario, che l’Associazione possa attuare la sua programmazione politica, in particolare eventi specifici; ad essa figura si riconosce il diritto di partecipare, con diritto di voto, alla Direzione Nazionale di formulazione progettuale dell’evento specifico.
        Articolo 3 – L’Iscrizione all’Associazione

      1. Possono iscriversi all’ASP, purché abbiano l’età di 16 anni, i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea. Per soggetti non cittadini dell’Unione Europea l’iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.

      1. L’iscrizione all’ASP è individuale e annuale e comporta il versamento della quota annuale, stabilita dalla Direzione Nazionale.

      1. L’iscrizione è disciplinata dall’apposito “Regolamento Adesioni” che detta le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l’iscrizione, il rinnovo e il versamento delle quote annuali.
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      1. L’ASP e ogni suo organo, centrale e periferico, si impegnano a trattare i dati acquisiti con le iscrizioni nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD – Regolamento (UE) n. 2016/679). L’ASP, nella persona del Segretario Nazionale, è il responsabile del trattamento dei dati degli iscritti ai quali saranno comunicate le finalità e le modalità del trattamento svolto, i diritti garantiti dalla legge e in particolare i nominativi degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento.

      1. Non può essere iscritto all’ASP chi sia iscritto ad altro partito o movimento politico nazionale o svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale. L’iscritto, in caso di adesione o candidatura presso altro soggetto politico, senza la deroga concessa dalla Direzione Nazionale, decade automaticamente da membro dell’ASP. Tale decadenza viene pronunciata dal Presidente dell’ASP, garante dello Statuto, salvo il successivo procedimento innanzi il Comitato di Garanzia, se sollecitato dall’interessato.

      1. La perdita della qualifica di associato si verifica per:
        a. dimissioni, rese ai sensi dell’articolo 6;
        b. decadenza, a seguito del mancato versamento della quota associativa o iscrizione ad altro ASP o movimento politico;
        c. espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dall’Organo di Garanzia;

      1. L’eventuale riammissione dell’iscritto, nei casi di decadenza o espulsione, è stabilita dal Comitato di Garanzia che provvede al giudizio in merito alla contestazione in contraddittorio con l’interessato.
        Articolo 4 – Diritti e Doveri degli Iscritti

      1. Ogni iscritto ha il diritto di:
        a. essere compiutamente informato;
        b. partecipare alla elaborazione della linea politica e programmatica;
        c. esprimere e sostenere le proprie posizioni ideali, religiose, culturale e politiche;
        d. esigere regolari convocazioni per essere messa in condizione di partecipare ad assemblee ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;
        e. partecipare alle elezioni degli organi dirigenti dell’ASP ed avanzare la propria candidatura ai diversi livelli;
        f. adire e ricorrere all’Organismo di Garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi.
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      1. Ogni iscritto ha il dovere di:
        a. rispettare il “Manifesto dei Principi” e le norme dello Statuto;
        b. impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita dell’ASP, diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
        c. rilevare e condividere criticità e bisogni, sia a livello nazionale che a livello territoriale, di carattere sociale, economico, formativo, culturale, organizzativo, strutturale e infrastrutturale dove l’ASP è opportuno che si impegni;
        d. contribuire economicamente alla vita dell’ASP, versando regolarmente le quote di iscrizione;
        e. sostenere le liste e i candidati che hanno avuto il consenso dell’ASP;
        f. proporre il dibattito politico sia in seno agli Organi territoriali che in sede nazionale;
        g. rispettare e promuovere le delibere assembleari e le direttive degli organi organizzativi competenti.
        Articolo 5 – Adesione da parte di Soggetti Collettivi

      1. L’ASP si avvale, oltre che della collaborazione attiva di singoli cittadini, anche quella di comunità, che intendono aderire all’ASP in varie forme, comunque costituiti in soggetto giuridico. Possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti, enti e organizzazioni sulla base di convenzioni, da stipularsi caso per caso, sottoscritte tra l’ente collettivo e la Segreteria Nazionale dell’ASP, previa deliberazione della Direzione Nazionale.

      1. L’adesione di tali soggetti non determina l’iscrizione all’ASP dei loro associati, ma ne impone comportamenti coerenti con i termini delle convenzioni sottoscritte.

      1. L’Associazione può costituire o aderire a Coalizioni e Confederazioni; può stipulare Alleanze; nell’ottica di conseguire obiettivi di carattere tattico per scopi specifici.

      1. L’Associazione può costituire o aderire a Federazioni, anche costituite in soggetto giuridico e se congruenti con il Manifesto dei Principi, anche delegando quota della propria sovranità, per percorsi, iniziative e politiche di chiaro e indiscutibile carattere strategico. Tale decisione è riposta, esclusivamente, negli organi assembleari della Associazione

      1. Articolo 6 – Dimissioni
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      1. Le dimissioni dall’ASP devono essere rassegnate per iscritto presso l’organo territoriale competente.

      1. Le dimissioni comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto dal dimissionario all’interno dell’ASP nonché l’estinzione di eventuali procedimenti disciplinari in corso dinanzi al Comitato di Garanzia.

      1. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associativa o di eventuali contributi, a qualunque titolo versati dal dimissionario.
        Articolo 7 – Organi Nazionali e Territoriali

      1. Sono Organi Nazionali:
        a. il Congresso Nazionale;
        b. il Consiglio Nazionale;
        c. la Direzione Nazionale;
        d. uno o più Presidenti d’Onore;
        e. il Presidente Nazionale;
        f. il Presidente del Consiglio Nazionale;
        g. il Segretario Nazionale;
        h. il Tesoriere Nazionale;
        i. le Agorà Territoriali;
        j. i Presidenti e i Segretari delle Agorà Territoriali;
        k. il Comitato di Garanzia;
        l. il Collegio dei Revisori dei Conti.
        Articolo 8 – Il Congresso Nazionale

      1. Il Congresso Nazionale è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli iscritti all’ASP, che ne stabiliscono il progetto e gli obiettivi politici generali.

      1. È convocato dal Presidente Nazionale, in via ordinaria, ogni tre anni; in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale.

      1. Al Congresso Nazionale partecipano di diritto i soci fondatori.

      1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di invitare personalità di rilievo della comunità civile e sociale (come, ad esempio, personalità politiche) cui è concesso il diritto di parola senza, peraltro, diritto di voto.

      1. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
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      1. Al Congresso Nazionale spetta:
        a. la definizione dell’indirizzo politico generale dell’ASP sulla base della mozione politica votata a maggioranza;
        b. la definizione, per il triennio, del numero dei membri del Consiglio Nazionale in numero non inferiore al numero dei fondatori;
        c. l’elezione dei Membri del Consiglio Nazionale;
        d. le modifiche statutarie;
        e. la decisione di scioglimento dell’ASP.

      1. Le modalità di convocazione del Congresso, di svolgimento dei lavori, di verifica della legittimazione al voto, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite con “Regolamento Nazionale Congressuale”, redatto dalla Direzione Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale.

      1. Il “Regolamento Nazionale Congressuale” può prevedere che il Congresso Nazionale sia composto da delegati eletti, secondo criteri stabiliti nel Regolamento medesimo, in rappresentanza degli iscritti, per competenze regionali.
        Articolo 9 – Il Consiglio Nazionale

      1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente d’intesa con il Presidente Nazionale che lo presiede.

      1. Il Consiglio Nazionale è composto (1) dai soci fondatori, (2) dai delegati degli iscritti eletti in sede territoriale regionale.

      1. Il Consiglio Nazionale, con riferimento alle determinazioni del Congresso Nazionale, definisce la piattaforma strategico politica, traccia la prospettiva programmatica, indirizza l’azione operativa, vara l’organizzazione e il funzionamento dell’ASP: è l’organo legislativo.

      1. Il Consiglio Nazionale approva e modifica il proprio “Regolamento di Consiglio Nazionale” redatto da commissione appositamente costituita nel suo seno.

      1. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni 6 mesi o entro 30 giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale o dalla Direzione Nazionale.

      1. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale provvede all’elezione degli Organi Statutari: (1) – uno o più Presidenti d’Onore, (2) – il Presidente Nazionale, (3) – il
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        Presidente del Consiglio Nazionale, (4) – il Segretario Nazionale, (5) – il Tesoriere, (6) – i membri della Direzione Nazionale, (7) – i Comitati di Garanzia e (8) – il Collegio dei Revisori dei Conti.

      1. Il Consiglio Nazionale, e gli Organi statutari eletti in quella sede, restano in carica per un triennio fino al successivo Congresso Nazionale ordinario.

      1. Il Consiglio Nazionale è composto dal numero di membri definito in sede di Congresso Nazionale e consistenti in: (1) i soci fondatori; (2) i delegati eletti in seno al Congresso Nazionale.

      1. Il Consiglio Nazionale:
        a. delibera sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale;
        b. delibera sulle proposte politiche della Direzione Nazionale, dei propri consiglieri, delle presidenze/segreterie regionali;
        c. delibera su disegni politici e programmatici proposti dalle Commissioni Politico Tematiche e presentate dai relatori di Commissione.
        Articolo 10 – La Direzione Nazionale

      1. La Direzione Nazionale è l’organo esecutivo e gestionale dell’ASP; essa attua la linea politica dell’ASP sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.

      1. La Direzione Nazionale è composta dai membri eletti dal Consiglio Nazionale nel numero previsto dal suo regolamento.

      1. Ne fanno parte di diritto i Presidenti d’Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale dell’organizzazione giovanile, nonché i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, e, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative convenzioni.

      1. La Direzione Nazionale approva il “Regolamento Nazionale di Direzione”.

      1. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed è convocata dal Segretario Nazionale.

      1. La Direzione Nazionale determina le linee politiche dell’attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo; ha il
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        compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato.

      1. Ratifica, inoltre, i programmi e le liste dei candidati per le elezioni territoriali, deliberate in sede regionale dai Presidenti/Segretari territoriali di Regione.

      1. La Direzione Nazionale approva il bilancio annuale dell’ASP.
        Articolo 11 – Presidente d’Onore

      1. Il Consiglio Nazionale elegge uno o più Presidenti d’Onore in ragione del contributo fornito per lo sviluppo dell’ASP e l’affermazione dei suoi principi.

      1. Il Presidente d’Onore è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale.
        Articolo 12 – Presidente Nazionale

      1. Il Presidente Nazionale è il garante dell’unità dell’ASP, di cui ha la rappresentanza politica.

      1. È eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

      1. Il Presidente Nazionale è membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Comitato di Garanzia.

      1. Il Presidente Nazionale può conferire, d’intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale e con il Segretario Nazionale, incarico specifico e determinato a membri dell’ASP; tali incarichi, relativi alle competenze presidenziali, riferiscono al Presidente Nazionale. I processi e gli esiti saranno resi noti al Presidente del Consiglio Nazionale e al Segretario Nazionale in veste di portavoce della Direzione Nazionale. Tali incarichi fanno parte dell’Ufficio di Presidenza Nazionale.

      1. Può deferire per motivi disciplinari ogni iscritto all’ASP, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.
        Articolo 13 – Segretario Nazionale

      1. Il Segretario Nazionale è l’organo esecutivo e gestionale dell’ASP, è responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna dell’ASP, e dirige gli uffici dell’ASP in ambito nazionale.
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      1. Il Segretario Nazionale assume la funzione di portavoce e “primus inter pares” della Direzione Nazionale.

      1. Il Segretario Nazionale può costituire un Ufficio di Segreteria, nominando uno o più Vicesegretari e delegando a questi ultimi alcune delle sue funzioni.
        Articolo 14 – Il Presidente del Consiglio Nazionale

      1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale ordinario.

      1. Il Presidente del Consiglio Nazionale può nominare un Ufficio di Presidenza.

      1. Il Presidente del Consiglio Nazionale, d’intesa con il proprio Ufficio di Presidenza, può istituire Commissioni Politico Tematiche e nominare il relativo Portavoce con l’obiettivo di disegnare progettualità politiche fattibili, integrate, sinergiche.

      1. Nelle Commissioni Politico Tematiche possono essere cooptati sia rilevanti personalità esterne che iscritti dell’ASP.
        Articolo 15 – Il Tesoriere Nazionale

      1. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile dell’ASP ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria.

      1. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un Comitato nominato dalla Direzione Nazionale.

      1. Nell’ipotesi in cui il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, la stessa sarà ricoperta dal Presidente Nazionale fino alla successiva convocazione del Consiglio Nazionale.

      1. Il Tesoriere Nazionale sarà autorizzato ad operare, insieme al Segretario Nazionale, sul conto corrente intestato all’ASP e disporrà delle finanze in base alle disposizioni che gli saranno impartite dal Segretario Nazionale. Il conto corrente potrà avere un solo delegato ad operare, oltre al Tesoriere Nazionale e al Segretario Nazionale.
        Articolo 16 – Durata e Interazione degli Organi Statutari

      1. Gli Organi Statutari rimangono in carica per un triennio, il tempo intercorrente fra due Congressi Nazionali contigui. Decorso detto
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        termine, gli Organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Consiglio Nazionale che rinnovi le cariche.

      1. Eventuali iniziative che esulano dall’ordinarietà, pur rimanendo gli Organi in carica, sono adottate in sede di Direzione Nazionale.

      1. Gli Organi di Vertice dell’ASP (Presidente Nazionale, Presidente del Consiglio Nazionale, Segretario Nazionale) hanno il dovere di condividere ogni informazione utile e di diramare quelle d’opportuna valutazione e interesse a tutti gli Organi Statutari.
        Articolo 17 – Rappresentanza legale

      1. Il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale hanno disgiuntamente la rappresentanza legale dell’ASP nei confronti dei terzi ed in eventuale giudizio, e sono i custodi ed i responsabili del logo e del simbolo dell’ASP.

      1. Il Presidente ed il Segretario Nazionale esercitano la facoltà di concedere le deleghe per l’utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali dell’ASP per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione.
        Articolo 18 – Coordinamenti Territoriali, loro Presidenti e Segretari
        Le Agorà territoriali sono articolate gerarchicamente su base regionale, provinciale o di città metropolitana, comunale e di municipio.

      1. I membri delle Agorà territoriali, in Congresso Regionale, eleggeranno il proprio Presidente Regionale (che avrà il ruolo di garantire l’unitarietà delle Agorà e farà riferimento al Presidente Nazionale) e il proprio Segretario Regionale (che avrà il ruolo della gestione esecutiva e gestionale regionale e farà riferimento diretto al Segretario Nazionale).

      1. Il Presidente Regionale, d’intesa con il Segretario Regionale, può istituire un Ufficio di Presidenza i cui membri saranno accreditati di incarichi specifici nell’ambito delle competenze presidenziali. Analogo procedimento è valido, dualmente, per il Segretario Regionale.

      1. I membri delle Agorà territoriali, al livello sub regionale, in seno al Congresso territoriale specifico, eleggeranno il proprio Segretario d’Agorà che assommerà le funzioni di competenza presidenziale e segretariale.

      1. Le modalità di convocazione dei Congressi, di svolgimento dei lavori, di verifica della legittimazione al voto, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte, così come ogni altra norma
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        necessaria per il funzionamento efficace delle strutture di territorio sono stabilite, con “Regolamento Congressuale Regionale” redatto dal Presidente Regionale e dal Segretario Regionale, in coerenza con i diritti e i doveri degli iscritti descritti nel presente Statuto. In questo senso, l’autonomia delle strutture di territorio è sotto la piena responsabilità dei vertici regionali.

      1. Della organizzazione territoriale dovranno essere informati gli Organi di Vertice dell’ASP.

      1. Scopo delle Agorà territoriali è, nei rispettivi ambiti di azione:
        a. attuare le indicazioni degli organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori;
        b. fungere da supporto e coordinamento degli iscritti, aderenti e simpatizzanti;
        c. svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;
        d. Promuovere il posizionamento politico dell’ASP e la piattaforma politico programmatica ai fini di riscuotere consenso e iscrizioni;
        e. Rilevare la correttezza del messaggio politico e verificare la efficacia nella risoluzione delle criticità e bisogni dei cittadini;
        f. Accendere eventuali dibattiti politici ai giusti livelli organizzativi per rendere l’ASP sempre più consapevole delle dinamiche dello scenario politico, economico, sociale ai fini di orientare un disegno di crescita e sviluppo.

      1. Il Presidente Nazionale, su istanza della Direzione Nazionale, in caso di non coerenza degli atti degli eletti territoriali con il presente Statuto, ovvero in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del medesimo, può revocare la nomina elettiva e incaricare un commissario, a tempo determinato, per condurre il Congresso territoriale specifico a nuove elezioni. Il commissario risponde del proprio operato alla Direzione Nazionale.

      1. Le Agorà territoriali non sono dotate di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche. Tuttavia, ove ciò sia reso opportuno in ragione dell’ampliamento delle attività svolte dall’Agorà territoriale, del consistente numero di iscritti, e della necessità di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale, possono essere dotati di autonomia patrimoniale e gestionale, reperendo le risorse economiche per il proprio funzionamento mediante autofinanziamento, ovvero da finanziamenti erogati dal livello nazionale nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.
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        Articolo 19 – Le candidature

      1. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed Europeo sono deliberate dalla Direzione Nazionale.

      1. Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna definitiva per un reato infamante.

      1. Il Comitato di Garanzia, adeguandosi ad eventuali indicazioni del Consiglio Nazionale, stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.
        Articolo 20 – La piattaforma telematica

      1. La Direzione Nazionale promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l’allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, disciplinate da apposito regolamento, conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal Regolamento europeo GDPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.
        Articolo 21 – Referendum interno

      1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all’organizzazione dell’ASP.

      1. Il Referendum interno è indetto dal Presidente Nazionale, cinque Federazioni Regionali ovvero il 5% degli iscritti all’ASP.
        Articolo 22 – Bilancio

      1. L’ASP non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento. Le entrate sono costituite da:
        a. quote associative versate dagli iscritti;
        b. quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
        c. contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
        d. erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
        e. finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
        f. ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.
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      1. Il Tesoriere Nazionale provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo dell’ASP, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione Nazionale entro il 31 maggio.

      1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione Nazionale, entro il successivo 30 novembre.

      1. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.
        Articolo 23 – Revisori dei Conti

      1. I Revisori contabili durano in carica tre anni e possono ricevere l’incarico anche più volte consecutivamente. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre Revisori dei Conti iscritti all’albo professionale da almeno tre anni.
        Articolo 24 – Il Comitato di Garanzia
        Il Comitato di Garanzia è composto da tre personalità elette dal Consiglio Nazionale su un elenco proposto dal Presidente Nazionale. La durata della carica è di tre anni rinnovabili.

      1. Le decisioni assunte dal Comitato di Garanzia sono insindacabili.

      1. Il Comitato di Garanzia ha il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti alla corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell’ASP, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Ha potere disciplinare, da esercitarsi conformemente al presente Statuto, nei confronti degli iscritti e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l’iscrizione e l’elezione.

      1. I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati, nei tempi e nei modi definiti a tale scopo dal Comitato stesso.

      1. Il Comitato di Garanzia ha un potere di controllo nei casi di inadempienza o di conflitto nei confronti delle articolazioni territoriali dell’ASP. Ha il potere di dirimere i conflitti che abbiano ad oggetto il commissariamento o lo scioglimento delle articolazioni territoriali. La sospensione, il
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        commissariamento, la chiusura e lo scioglimento devono essere preceduti da una contestazione formale in cui venga garantito il contraddittorio.
        Articolo 25 – Ricorsi e garanzie

      1. Ciascun iscritto ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome.

      1. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti approvati.

      1. L’iscritto contro il quale viene chiesta l’apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L’iscritto ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso al Comitato di Garanzia di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.
        Articolo 26 – Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

      1. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

      1. Il Comitato di Garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esso deve in ogni caso garantire l’esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall’inizio della procedura.

      1. La decisione del Comitato di garanzia può essere impugnata, con ricorso e a fronte di novità, entro i trenta giorni successivi alla notifica della prima decisione.
        Articolo 27 – Sanzioni disciplinari

      1. Il Comitato di Garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto e dei Regolamenti, in misura proporzionale al danno recato all’ASP.
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      1. Le sanzioni disciplinari sono:
        a. il richiamo scritto;
        b. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all’interno dell’ASP;
        c. la sospensione dall’ASP per un periodo da un mese a due anni;
        d. l’espulsione dall’ASP e cancellazione dall’anagrafe degli iscritti.
        Articolo 28 – Gioventù dell’Associazione (JSP)

      1. La “Gioventù dell’Associazione” (JSP) è l’organizzazione giovanile dell’ASP. Essa persegue i medesimi scopi di ASP, è unica e autodetermina democraticamente le proprie cariche, le proprie norme, le responsabilità ad ogni livello, purché non contrastanti con lo Statuto e con l’azione politica dell’ASP.

      1. Essa può ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.

      1. L’organizzazione giovanile ha il compito di diffondere i contenuti del “Manifesto dei Diritti”, il posizionamento politico, l’indirizzo programmatico dell’ASP – come deliberato dai massimi organi assembleari – tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per consolidare l’ASP stesso.

      1. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell’organizzazione giovanile diventa esecutivo dopo la ratifica della Direzione Nazionale del ASP, a cui deve essere senza indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali successive modifiche.

      1. Il rappresentante politico dell’organizzazione giovanile avrà il diritto di partecipare a tutti gli organi assembleari di ASP con diritto di voto.

      1. Appartengono automaticamente all’organizzazione giovanile tutti gli iscritti al ASP che non abbiano superato i trenta anni di età.

      1. L’organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi dell’ASP sia a livello Nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle dell’ASP.
        Articolo 29 – Disposizioni transitorie

      1. In sede di formalizzazione e registrazione di ASP, saranno indicati, dai fondatori, il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere
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        Nazionale che rimarranno in carica fino al Congresso Nazionale convocato secondo le norme descritte in questo Statuto. Ogni disposizione transitoria che si renda necessaria sarà progettata e deliberata in seno alla Direzione Nazionale.
        Il Presidente Il Segretario Il Tesoriere
        Vox Antonio Larosa Angelo Vox Alessandro

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